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In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n° 8692 del 09.04.09 che ha riformato la sentenze della Corte d’Appello di Torino, che aveva rigettato la domanda dell'attore che chiedeva il risarcimento dei danni subiti al motoscafo di sua proprietà a causa della collisione con un basso fondale non segnalato.
I giudici di legittimità sostengono in sostanza che nel caso di danni cagionati da beni di proprietà della P.A., qualora non sia applicabile, come nel caso di specie, l’art. 2051 cod. civ.è comunque applicabile il disposto dell’art. 2043 cod. civ.
In conclusione la Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto: "accertata l'esistenza di un'insidia, ai fini dell'affermazione della responsabilità per danni subiti da terzi, spetta alla Regione,provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo".
Quindi se ritieni di:
- Essere stato vittima di una caduta o di un danno provocato da una buca stradale;
- Se sei scivolato per la presenza sull’asfalto di materiale di risulta e pietrisco;
- Se sei stato vittima,in generale, un pericolo occulto, non visibile, non prevedibile causato da omessa manutenzione e sorveglianza – da parte della P.A.responsabilità.
Scrivici e valuteremo il tuo caso.
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